L’art. 19, D.L. n. 50/2022, rifinanzia il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 1, comma 128, Legge n. 178/2020, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2022.
Il successivo art. 20, D.L. n. 50/2022, prevede che, previa autorizzazione della Commissione Europea, siano ammissibili alla garanzia diretta di ISMEA, con copertura al 100%, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari e altri soggetti abilitati alla concessione del credito a favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.
Tali finanziamenti devono prevedere l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione, avere una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100% dell’ammontare complessivo dei sopraindicati costi, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, comunque, non superiore a 35.000 euro.
L’art. 20, comma 2-bis, D.L. n. 50/2022, stabilisce che nell’ambito di utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili, qualora alla scadenza della locazione abbiano manifestato interesse all’affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra 18 e 40 anni, l’assegnazione dei terreni avvenga al canone base indicato nell’avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte di tali soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi.
L’art. 20-bis, D.L. n. 50/2022, stabilisce che il diritto di prelazione agraria non può essere esercitato, tra l’altro, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti, quando sui finanziamenti bancari destinati all’acquisto dei terreni per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata garanzia da ISMEA ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 102/2004.